Art. 32.
(Personale dell'ACS).

      1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, previa loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di

 

Pag. 40

concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.